Piano utilizzo Telelavoro
ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito con Legge n. 221 del 17/12/2012
Piano utilizzo telelavoro - agg. 2016
ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 179 del 18/10/2012, convertito con Legge n. 221 del 17/12/2012
Piano utilizzo telelavoro - agg. 2016
L’adempimento non rientra fra le competenze dell’Amministrazione.
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Documenti di programmazione strategico-gestionale
Riferimenti normativi su organizzazione e attività
L'art. 41 comma 4 prevede che sia pubblicato l'elenco delle strutture sanitarie private accreditate, gli accordi con esse intercorsi e i requisiti necessari all'accreditamento delle strutture sanitarie.
In questa sezione vengono tenute aggiornate le informazioni e i dati concernenti gli obblighi di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 33/2013 - Art. 40 - come modificato dal D.Lgs. 97/2016
In data 28 gennaio 2003 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva 2003/4/Ce (di seguito Direttiva) sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale. Obiettivo della direttiva è quello di garantire a qualsiasi persona, fisica o giuridica, il diritto di accedere all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse, senza l’obbligo di dover dichiarare il proprio interesse.
La nozione di informazione ambientale proposta dalla Direttiva si riferisce infatti a qualsiasi informazione, quale che ne sia la forma di manifestazione (scritta, visiva, sonora, etc.). La Direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 , il quale si ripropone di:
Le informazioni detenute dall'Amministrazione riguardano lo Stato degli elementi dell’ambiente, quali l’acqua, i siti naturali, la diversità biologica,il territorio.
Di queste matrici ambientali si riporta il collegamento alla pianificazione, ai quadri conoscitivi e alle disposizioni legislative.
Pianificazione
PIANIFICAZIONE DI DISTRETTO
Piano II Fase: ciclo 2015-2021
Piano III Fase: ciclo 2021-2027
- Piano Gestione Rischio Alluvioni
PAI - MODIFICHE E VARIANTI
- Piani Stralcio di Bacino delle Unit of Management (ex Autorità di Bacino)
- Modifiche e Varianti al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico - Rischio da Frana e Rischio idraulico
- Modifiche e Varianti al Piano Stralcio Erosione Costiera
L'art. 39 prevede che le amministrazioni pubblichino: a) gli atti di governo del territorio, piena l'efficacia; b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera precedente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. Tutta la documentazione relativa a ciascun procedimento di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante e di attuazione che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in sezione apposite nel sito del Comune interessato, continuamente aggiornata.
NOTA PER L'UTENZA: Si riportano di seguito i link alle pagine dedicate che riportano tutta la documentazione inerente alla Pianificazione di Distretto e alla Pianificazione di Bacino:
PIANIFICAZIONE DI DISTRETTO
Piano II Fase: ciclo 2015-2021
Piano III Fase: ciclo 2021-2027
- Piano Gestione Rischio Alluvioni
PAI - MODIFICHE E VARIANTI
- Piani Stralcio di Bacino delle Unit of Management (ex Autorità di Bacino)
- Modifiche e Varianti al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico - Rischio da Frana e Rischio idraulico
- Modifiche e Varianti al Piano Stralcio Erosione Costiera
L'Autorità non realizza direttamente opere pubbliche pertanto i contenuti della sezione non sono applicabili da questa Amministrazione.
L'art. 33 prevede che le amministrazioni pubblichino, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti". L'art. 36 prevede che le amministrazioni pubblichino e specifichino nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni ex articolo 5 del Dlgs n.82/2005.
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Ammontare complessivo dei debiti
I contenuti della sezione non sono applicabili da questa Amministrazione.
L'art. 30 obbliga le amministrazioni a pubblicare le informazioni identificative degli immobili posseduti, i canoni di locazione o di affitto versati e percepiti.
Ente istituito con DPCM 4/04/2018 entrato in vigore a decorrere dal 13/06/2018
L'art. 29 assicura la piena accessibilità e consultabilità dei dati del bilancio di previsione e consuntivo di ciascun anno che vanno pubblicati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.
L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale opera in regime di contabilità speciale nelle more della predisposizione del Bilancio di previsione.
Bilancio preventivo e consultivo
Gli artt. 26 e27 prevedono che le pubbliche amministrazioni pubblichino gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
"L'Ente non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari".
Si avvisa che a far data da oggi Venerdì 3 Settembre 2021 è operativo sul portale https://distrettoappenninomeridionale.traspare.com l'Albo telematico dei fornitori dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale adottato con il Regolamento...leggi tutto
L'art. 37 prevede che fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal Codice degli appalti, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. E' altresì fatto obbligo di pubblicare la delibera a contrarre nelle ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6 del Dlgs n.163/2006.
Bandi di gara e contratti - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Bandi di gara e contratti - CS DI GOVERNO L. 145/2018 - E.I.P.L.I.
L'art. 25 prevede che le amministrazioni pubblichino sul proprio sito istituzionale e sul sito www.impresainungiorno.gov.it: a) l'elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e dei settori di attività; b) l'elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto di controllo che le imprese sono tenute a rispettare.
L'art. 24 introduce a carico delle amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, l'obbligo di pubblicazione ed il loro costante aggiornamento. L'art.35 prevede inoltre che le amministrazioni pubblichino per ciascuna tipologia di procedimento amministrativo di propria competenza: - una breve descrizione del procedimento con indicazione dei riferimenti normativi; - l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; - il nome del responsabile del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e di posta elettronica, dell'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile d'ufficio e dei suoi recapiti; - per i procedimenti di istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione di indirizzi e recapiti dove presentare le istanze; - le modalità con le quali gli interessati possono ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; - il termine per la conclusione del procedimento; - i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero può concludersi con il silenzio assenso; - gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, da azionare nel corso del procedimento, nei confronti del provvedimento finale ovvero in caso di ritardo; - il link di accesso al servizio on line; - le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari; - il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere. Le pubbliche amministrazioni pubblichino nel sito istituzionale: c) i recapiti dell'ufficio responsabile per le attività di trasmissione dei dati o di accesso diretto agli stessi; d) le convenzioni-quadro volte a disciplinarre le modalità di accesso ai dati; e) le ulteriori modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati e lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive.
Adempimento non di competenza dell’Autorità di bacino distrettuale in quanto non sussistono enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico né partecipazioni in società di diritto privato” (art. 22 D.lgs 33/2013 e art. 20 Dlgs 39/2013)
In questa sezione sono contenuti i documenti per la misurazione e valutazione della performance per il miglioramento della qualità dei servizi offerti e la crescita delle competenze professionali. Il Piano della performance definisce la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione. Le amministrazioni garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance. La promozione di maggiori livelli di trasparenza devono tradursi in obiettivi organizzativi ed individuali. Per ridurre i costi le amministrazioni provvedono attualmente ad individuare i servizi erogati agli utenti, contabilizzare i costi ed evidenziare i costi effettivi e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato per ogni uso erogato, monitorare il loro andamento nel tempo, pubblicare i relativi dati.
Sistema di misurazione e valutazione della performance
Ammontare complessivo dei premi