Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
L'articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n.91 prevede che le amministrazioni pubbliche, contestualmente al bilancio di previsione, presentino un documento denominato "Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio" al fine di illustrarne gli obiettivi della spesa, misurarne i risultati e monitorarne l'effettivo andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati. L'articolo 20 della stessa norma dispone la pubblicazione del piano sul sito internet dell'amministrazione alla sezione "Amministrazione Trasparente". Il comma 4 dell'articolo 19 stabilisce che "Al fine di assicurare il consolidamento e la confrontabilità degli indicatori di risultato, le amministrazioni vigilanti definiscono, per le amministrazioni pubbliche di loro competenza, comprese le unità locali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b}, il sistema minimo di indicatori di risultato che ciascuna amministrazione ed unità locale deve inserire nel proprio Piano. Tale sistema minimo è stabilito con decreto del Ministro competente d'intesa con il MEF, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,della legge 23 agosto 1988, n.400." Poiché non sono stati individuati tali indicatori specifici per le Autorità di bacino i contenuti della sezione non sono applicabili da questa Amministrazione.