Provvedimenti
L'art. 23 prevede che le amministrazioni pubblichino e aggiornino ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: a) autorizzazione o concessione; b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere; d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; e) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche. Per ciascuno dei provvedimenti sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, l'eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.
Provvedimenti Segretario Generale
Delibere Conferenza Istituzionale Permanente
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri