Controlli e rilievi sull'amministrazione
L'art. 31 prevede che le amministrazioni pubblichino, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi anche recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'Amministrazione o dei singoli uffici.
Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Organi di revisione amministrativa e contabile