Consulenti e collaboratori
L'art. 15, comma 1 e 2 prevede che fermi gli obblighi di comunicazione ex articolo 17 della legge n.127/1997, le amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni relativamente ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, nonché di collaborazione o consulenza. Ai fini dell'efficacia dell'incarico e della liquidazione dei compensi è necessaria la pubblicazione degli estremi dell'atto di conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione e la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.