Bandi di gara e contratti
L'art. 37 prevede che fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal Codice degli appalti, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. E' altresì fatto obbligo di pubblicare la delibera a contrarre nelle ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6 del Dlgs n.163/2006.
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