Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori
In base a quanto previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a garantire l’accesso civico generalizzato (c.d. F.O.I.A. – Freedom of Informaction Act) – art. 5, comma 2 – per atti, documenti o informazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione, con le limitazioni di cui all’art. 5bis del D.Lgs. 33/2013; la richiesta va inoltrata direttamente all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti.
- Articolazione degli uffici
https://www.distrettoappenninomeridionale.it/index.php/organizzazione-menu/articolazione-degli-uffici-menu/anno-2022-menu
- Telefono e posta elettronica certificata
https://www.distrettoappenninomeridionale.it/index.php/organizzazione-menu/telefono-e-posta-elettronica-menu
Per le modalità di esercizio dell’accesso civico generalizzato, di seguito si riporta il testo degli artt. 5 e 5bis del D.Lgs. 33/2013 nella versione vigente:
Artt. 5 e 5bis del D.Lgs. 33/2013