Assetto amministrativo

Come noto, la legge 183/89 ha normato un processo di strategia di governo territoriale, finalizzata alla mitigazione del rischio attraverso la conoscenza, l’analisi del sistema fisico e del sistema antropico ed alla messa in atto di una “azione virtuosa” per intervenire sia sulle fenomenologie e sia sulla regolamentazione di uso del territorio.
Sin da allora, il legislatore aveva riconosciuto la necessità di un approccio di sistema nella gestione del bacino idrografico scelto come l’ambito di riferimento per la pianificazione e programmazione territoriale, individuando, tra l’altro, 40 Autorità di Bacino.

Il percorso innovativo seguito, e l’esperienza accumulata nella redazione di detti piani di settore, hanno fatto acquisire alle Autorità di bacino una conoscenza approfondita sul territorio unica sul tema del rischio idrogeologico; infatti, attraverso la cui mission era quella di pianificare su questi ambiti redigendo i cd “Piani di Bacino”.
• la conoscenza diretta di tutto il sistema fisico/ambientale e del territorio urbanizzato;
• l’analisi, la elaborazione, la programmazione e l’individuazione di regole ben precise per un corretto uso del territorio

si è giunti ad avere indirizzi e piani su tutto il territorio nazionale il cui obiettivo, attraverso la mitigazione del rischio, è quello di avere una corretta politica di gestione territoriale, di salvaguardare la risorsa acqua e suolo, oltre a salvaguardare la vita umana. Nel tempo poi, per le mutate esigenze, la Legge 183/89 è stata successivamente integrata da altre norme, sino a confluire nel D.L.vo 152/06, che recepisce di fatto la direttiva quadro sulle acque – 2000/60/CE – e che abroga l’Autorità di bacino a favore delle Autorità di Distretto.
Ad oggi, le Autorità di Bacino sono state soppresse in favore di nuovi soggetti deputati a pianificare su distretti idrografici che abbracciano più regioni: le Autorità Distrettuali; in verità la ratio di tale scelta era già stata contenuta, in larga parte, nella Legge 183/1989, trasfusa nel D. L.vo 152/06 che ha definito gli 8 ambiti fisiografici di riferimento, l’iter e i contenuti dei piani di bacino, le strutture operative; nel 2015, poi, con la Legge 221 le 8 autorità distrettuali sono diventate 7 in quanto l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Settentrionale ha inglobato il bacino pilota del Serchio (vedasi Figura 2).

La direttiva riguarda le acque sotterranee e tutte le acque superficiali, ivi compresi i fiumi, i laghi, le acque costiere e le «acque di transizione», come gli estuari di collegamento fra zone d’acqua dolce e salata. Per i corpi idrici artificiali e «fortemente modificati», quali canali, serbatoi o porti industriali, la direttiva stabilisce un obiettivo meno ambizioso, espresso con il concetto di «buon potenziale ecologico». Razionalizza altresì la legislazione dell’UE attraverso la sostituzione di sette direttive della prima «ondata» e l’introduzione delle rispettive disposizioni in un quadro più coerente. Tale processo di pianificazione a livello di Distretto è stato reso, ed è reso, più estensivo dalla politica e programmazione europea con l’emanazione di una ulteriore direttiva – la 2007/60/CE – relativa alla “Valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Per tutti i Distretti, la stessa Unione Europea ha chiesto la redazione di “strumenti di pianificazione” per la Gestione della acque (Direttiva 2000/60/CE) e la Gestione dei Rischi di Alluvione (Direttiva 2007/60/CE); tali strumenti vedono la loro attuazione in un ampio arco temporale, ma con dei feedback periodici in considerazione della complessità dei temi trattati e, dunque, della correlazione con il “sistema naturale, economico, gestionale e di governo”.

Da un punto di vista amministrativo, poi, nelle more della completa istituzione operativa dei Distretti Idrografici il legislatore, con il citato D.Lgs. n 219/10, ha affidato alle Autorità di Bacino Nazionali il coordinamento delle Regioni, ciascuna per il proprio territorio di competenza,
La soppressione delle Autorità di bacino è avvenuta il 17 febbraio 2017, data di entrata in vigore del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che ha previsto disposizioni transitorie per garantire la continuità delle funzioni sino all’uscita del DPCM emanato il 4 aprile 2018 con cui viene colmato il vuoto istituzionale delle Autorità di Bacino distrettuale con l’individuazione e il trasferimento delle unità di personale, risorse strumentali e finanziarie e la determinazione della dotazione organica.

Compiti e funzioni

In base alle caratteristiche fisico ambientale e gestionali e sulla scorta delle esperienze maturate nei percorsi di pianificazione e di programmazione della risorsa acqua e suolo, in Italia è avvenuto un significativo passaggio in termini di unità di riferimento aggregando le autorità di bacino – nazionali, interregionali e regionali – in 8 autorità di distretto, prima, e successivamente in 7 distretti. (L.221/15).
Ai sensi delle norme su richiamate, le Autorità di Bacino Distrettuale provvedono:

  1. a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall’articolo 7 della direttiva 2007/60/CE, nonché i programmi di intervento;
  2. b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi dell’Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.

Tutti gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione sono adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, su proposta delle amministrazioni partecipanti, del Ministro dell’Ambiente, dal Segretario Generale.

A tale conferenza partecipano i Presidenti delle Regioni appartenenti al distretto idrografico o gli Assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell’Ambiente e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati.

L’operatività delle Autorità di bacino Distrettuali viene normata in Italia con numerosi provvedimenti, tra cui la L. 221/15, il DM 24 ottobre 2016, e DPCM 4 aprile 2018; con quest’ultimo, in particolare, viene avviata l’organizzazione generale delle Autorità di Bacino Distrettuali, con l’individuazione e il trasferimento delle unità di personale, risorse strumentali e finanziarie e la determinazione della dotazione organica.

Ai sensi dell’art. 2 dello Statuto dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale:

  • – L’Autorità esercita le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alla stessa dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti.
  • – L’attività dell’Autorità è disciplinata dalla parte III del decreto legislativo, dalle norme del presente statuto, dagli atti regolamentari generali previsti dall’articolo 63, comma 6, lettera g) del decreto legislativo e dagli ulteriori atti e regolamenti emanati dall’ente nell’esercizio della propria autonomia.
  • – L’Autorità di bacino è l’autorità competente ai sensi dell’articolo 3 della
  • direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 e dell’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.49.
  • – Ai sensi del decreto legislativo, del decreto ministeriale e del proprio statuto, l’Autorità di Bacino concorre  all’attuazione  delle  attività  di competenza del Ministero dell’ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del mare attraverso modalità e forme organizzative, di natura stabile o te m por anea1    coerenti con  i  propri regolamenti  di organizzazione interna.

Normativa

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